MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 11 novembre 1983
Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi.
(Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12/12/1983)
Articolo unico
È approvato l'elenco contenente i termini
e le definizioni generali di prevenzione incendi riportati nell'allegato A al presente
decreto.
È altresì approvata la tabella contenente i fondamentali simboli grafici, riferibili
esclusivamente a misure di prevenzione incendi, da adottarsi nella esecuzione di elaborati
tecnici relativi ad attività soggette ai controllo da parte del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, riportata nell'allegato B al presente decreto.
Sono abrogati i termini e le definizioni generali riportati nelle norme e nei criteri
tecnici attualmente in vigore di cui al primo comma dell'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, non conformi a quelli approvati con il
presente decreto.
SCOPO
Scopo del presente decreto è quello di
dare definizioni generali relativamente ad espressioni specifiche della prevenzione
incendi ai fini di una uniforme applicazione delle norme emanate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Nella elaborazione delle singole norme di prevenzione incendi potranno essere aggiunte
altre particolari definizioni al fine di precisare elementi o dati specifici delle
situazioni considerate.
ALLEGATO A
1. Caratteristiche costruttive
1.1. Altezza ai fini antincendi degli edifici civili.
Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta
dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del
piano esterno più basso.
1.2. Altezza dei piani.
Altezza massima tra pavimento e intradosso del soffitto.
1.3. Carico d'incendio.
Potenziale termico della totalità dei materiali combustibili contenuti in
uno spazio, ivi compresi i rivestimenti dei muri, delle pareti provvisorie, dei pavimenti
e dei soffitti. Convenzionalmente è espresso in chilogrammi di legno equivalente (potere
calorifico inferiore 4.400 Kcal/kg).
1.4. Carico d'incendio specifico.
Carico d'incendio riferito alla unità di superficie lorda.
1.5. Compartimento antincendio.
Parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco
predeterminata e organizzato per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi.
1.6. Comportamento al fuoco.
Insieme di trasformazioni fisiche e chimiche di un materiale o di un elemento da
costruzione sottoposto all'azione del fuoco.
Il comportamento al fuoco comprende la resistenza al fuoco delle strutture e le reazioni
al fuoco dei materiali.
1.7. Filtro a prova di fumo.
Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e
comunque non inferiore a 60', dotato di due o più porte munite di congegni di
autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60',
con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 mq
sfociante al di sopra della copertura dell'edificio, oppure vano con le stesse
caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 mbar,
anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l'esterno con aperture
libere di superficie non inferiore ad 1 mq con esclusione di condotti.
1.8. Intercapedine antincendi.
Vano di distacco con funzione di aerazione e/o scarico di prodotti della
combustione di larghezza trasversale non inferiore a 0,60 m; con funzione di passaggio di
persone di larghezza trasversale non inferiore a 0,90 m.
Longitudinalmente è delimitata dai muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti
al fabbricato servito e da terrapieno e/o da muri di altro fabbricato, aventi pari
resistenza al fuoco.
Ai soli scopi di aerazione e scarico dei prodotti della combustione è inferiormente
delimitata da un piano ubicato a quota non inferiore ad 1 m dall'intradosso del solaio del
locale stesso.
Per la funzione di passaggio di persone, la profondità della intercapedine deve essere
tale da assicurare il passaggio nei locali serviti attraverso varchi aventi altezza libera
di almeno 2 m.
Superiormente è delimitata da "spazio scoperto".
1.9. Materiale.
Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono)
partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive
condizioni di messa in opera per l'utilizzazione.
1.10. Reazione al fuoco.
Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è
sottoposto. In relazione a coi i materiali sono assegnati (circolare n. 12 del 17
maggio 1980 del Ministero dell'interno) alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della
loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.
1.11. Resistenza al fuoco.
Attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare
- secondo un programma termico prestabilito e per un tempo determinato - in
tutto o in parte la stabilità "R", la tenuta "E", l'isolamento
termico "I", così definiti:
- stabilità: attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza
meccanica sotto l'azione del fuoco;
- tenuta: attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare né produrre
- se sottoposto all'azione del fuoco su un lato - fiamme, vapori o gas caldi sul
lato non esposto;
- isolamento termico: attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro un dato
limite, la trasmissione del calore.
Pertanto:
- con il simbolo "REI" si identifica un elemento costruttivo che deve
conservare, per un tempo determinato, la stabilità, la tenuta e l'isolamento termico;
- con il simbolo "RE" si identifica un elemento costruttivo che deve conservare,
per un tempo determinato, la stabilità e la tenuta;
- con il simbolo "R" si identifica un elemento costruttivo che deve conservare,
per un tempo determinato, la stabilità.
In relazione ai requisiti dimostrati gli elementi strutturali vengono classificati da un
numero che esprime i minuti primi.
Per la classificazione degli elementi non portanti il criterio "R" è
automaticamente soddisfatto qualora siano soddisfatti i criteri "E" ed
"I".
1.12. Spazio scoperto.
Spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente, anche se delimitato su
tutti i lati, superficie minima in pianta (mq) non inferiore a quella calcolata
moltiplicando per tre l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita.
La distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve essere non
inferiore a 3,50 m.
Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che
aggettano o rientrano, detto spazio è considerato "scoperto" se sono rispettate
le condizioni del precedente comma e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la
relativa altezza di impostazione è non superiore ad 1/2.
La superficie minima libera deve risultare al netto delle superfici aggettanti. La minima
distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di
rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell'aggetto in caso di
sporgenze, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.
1.13. Superficie lorda di un compartimento.
Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti
il compartimento.
2. Distanze
2.1. Distanza di sicurezza esterna.
Valore minimo stabilito dalla norma, delle distanze orizzontalmente tra il
perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e il perimetro del
più vicino fabbricato esterno alla attività' stessa o di altre opere pubbliche o private
oppure rispetto ai confini di aree edificabili verso le quali tali distanze devono essere
osservate.
2.2. Distanza di sicurezza interna.
Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze orizzontalmente tra i
rispettivi perimetri in pianta dei vari elementi pericolosi di una attività.
2.3. Distanza di protezione.
Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra
il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e la recinzione
(ove prescritta) ovvero il confine dell'area su cui sorge attività stessa.
3. Affollamento - Esodo
3.1. Capacità di deflusso o di sfollamento.
Numero massimo di persone che, in un sistema di vie d'uscita, si assume possano
defluire attraverso una uscita di "modulo uno". Tale dato, stabilito dalla
norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.
3.2. Densità di affollamento.
Numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di pavimento
(persone/mq).
3.3. Larghezza delle uscite di ciascun compartimento.
Numero complessivo di moduli di uscita necessari allo sfollamento totale del
compartimento.
3.4. Luogo sicuro.
Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio - separato da altri
compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo - avente
caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo
sicuro statico), ovvero a consentire il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico).
3.5. Massimo affollamento ipotizzabile.
Numero di persone ammesso in un compartimento: È determinato dal prodotto della
densità' di affollamento per la superficie lorda del pavimento.
3.6. Metodo di uscita.
Unità di misura della larghezza delle uscite. Il "modulo uno", che si
assume uguale a 0,60 m, esprime la larghezza media occupata da una persona.
3.7. Scala di sicurezza esterna.
Scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto
regolamentare e di altre caratteristiche stabilite dalla norma.
3.8. Scala a prova di fumo.
Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano
- mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotate di congegno
di autochiusura - da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su
spazio scoperto dotato di parapetto a giorno.
3.9. Scala a prova di fumo interna.
Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso, per ogni
piano, da filtro a prova di fumo.
3.10. Scala protetta.
Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da
ogni piano, con portate di resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di
autochiusura.
3.11. Sistema di vie di uscita.
Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è stabilita dalle norme.
3.12. Uscita.
Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro avente
altezza non inferiore a 2,00 m.
4. Mezzi antincendio
4.1. Attacco di mandata per autopompa.
Dispositivo costituito da una valvola di intercettazione ed una di non ritorno,
dotato di uno o più attacchi unificati per tubazioni flessibili antincendi. Serve come
alimentazione idrica sussidiaria.
4.2. Estintore carrellato.
Apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto
su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna. È concepito per essere portato e
utilizzato su carrello.
4.3. Estintore portatile.
Definizione, contrassegni distintivi, capacità estinguente e requisiti sono
specificati nel decreto ministeriale 20 dicembre 1982(Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20
gennaio 1983).
4.4. Idrante antincendio.
Attacco unificato, dotato di valvola di intercettazione ad apertura manuale,
collegato a una rete di alimentazione idrica. Un idrante può essere a muro, a colonna
soprasuolo oppure sottosuolo.
4.5. Impianto automatico di rivelazione d'incendio.
Insieme di apparecchiature destinate a rivelare, localizzare e segnalare
automaticamente un principio d'incendio.
4.6. Impianto di allarme.
Insieme di apparecchiature ad azionamento manuale utilizzate per segnalare un
principio di incendio.
4.7. Impianto fisso di estinzione.
Insieme di sistemi di alimentazione, di valvole, di condutture e di erogatori per
proiettare o scaricare un idoneo agente estinguente su una zona d'incendio. La sua
attivazione ed il suo funzionamento possono essere automatici o manuali.
4.8. Lancia erogatrice.
Dispositivo provvisto di un bocchello di sezione opportuna e di un attacco
unificato. Può essere anche dotata di una valvola che permette un getto pieno, il getto
frazionato e la chiusura.
4.9. Naspo.
Attrezzatura antincendio costituita da una bobina mobile su cui è avvolta una
tubazione semirigida collegata da una estremità, in modo permanente, con una rete di
alimentazione idrica in pressione e terminante all'altra estremità con una lancia
erogatrice munita di valvola regolatrice di chiusura del getto.
4.10. Rete di idranti.
Sistema di tubazioni fisse in pressione per alimentazione idrica sulle quali sono
derivati uno o più idranti antincendio.
4.11. Riserva di sostanza estinguente.
Quantitativo di estinguente, stabilito dall'autorità, destinato permanentemente
alla esigenza di estinzione.
4.12. Tubazione flessibile.
Tubo la cui sezione diventa circolare quando viene messo in pressione e che è
appiattito in condizioni di riposo.
4.13. Tubazione semirigida.
Tubo la cui sezione resta sensibilmente circolare anche se non in pressione.
5. Tolleranze delle misure
Ai fini delle presenti indicazioni e tenuto conto dei criteri di tolleranza normalmente in
uso per i dati quantitativi facenti parte delle normative o delle prescrizioni tecniche,
si stabiliscono le tolleranze ammesse per le misure di vario tipo riportate nei termini e
definizioni generali per le misure di vario tipo riportate nei termini e definizioni
generali di prevenzione incendi:
Tolleranza (%)
misure lineari 2% per misure maggiori di 2,40 m
5% per misure minori
o uguali di 2,40 m
misure di superficie 5%
misure di volume 5%
misure di pressione 1%
ALLEGATO B
SIMBOLI GRAFICI
